Art. 15.
(Maternità surrogata).

      1. È vietata l'applicazione di tecniche idonee a determinare maternità surrogata.
      2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'incapacità della madre di portare avanti la gravidanza non sia altrimenti superabile, non vi sia alcuna prestazione di compenso e, tra la madre biologica e la madre uterina, vi sia un rapporto di parentela fino al quarto grado o di affinità fino al secondo grado.
      3. Anche in caso di maternità surrogata la struttura autorizzata è tenuta ad acquisire il consenso informato degli interessati, ai sensi dell'articolo 7.
      4. La madre uterina non acquisisce alcun diritto o alcun obbligo nei confronti del nato.